Gli abilitati esteri sono ammessi con riserva a tutte le procedure concorsuali, avendo  conseguito all’estero  l’abilitazione alla propria classe di concorso e/o la  specializzazione  per  l’insegnamento  su  posto   di sostegno o analogo titolo conseguito all’estero e presentato la relativa domanda di riconoscimento,  ai  sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione  delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
La  riserva si scioglie:
– positivamente a far data dall’adozione del  provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura  del  Ministero dell’istruzione;
– in caso di diniego, con  l’esclusione  dalla procedura o depennamento dalla graduatoria.

Pertanto, gli abilitati esteri possono partecipare:

  • alla procedura straordinaria per il posto comune
    – (obbligatorio) se in possesso di 3 anni di servizio di cui almeno 1 anno nella classe di concorso per la quale si concorre;
    – (facoltativo) dichiarando l’abilitazione alla propria classe di concorso tra i titoli che concorrono all’acquisizione di un maggiore punteggio in graduatoria solo in caso di superamento della prova con un punteggio minimo;
  • alla procedura straordinaria per il posto sostegno
    – (obbligatorio) se in possesso di 3 anni di servizio di cui almeno 1 anno sul sostegno;
    – (obbligatorio) con il possesso della specializzazione per il sostegno
    – (facoltativo) dichiarando l’abilitazione alla propria classe di concorso tra i titoli che concorrono all’acquisizione di un maggiore punteggio in graduatoria solo in caso di superamento della prova con un punteggio minimo;
  • alla procedura ordinaria per il posto comune senza i 3 anni di servizio:
    con i 24 CFU senza il possesso dell’abilitazione che comunque concorre all’acquisizione di maggiore punteggio;
    senza i 24 CFU con l’abilitazione alla classe di concorso per la quale si concorre;
  • alla procedura ordinaria per il posto sostegno senza i 3 anni di servizio:
    – (obbligatorio) solo con il possesso della specializzazione per il sostegno
    – (facoltativo) dichiarando l’abilitazione alla propria classe di concorso per l’acquisizione di maggiore punteggio.

Ma quali sono i requisiti per partecipare al concorso straordinario e al concorso ordinario più nel dettaglio?

Concorso straordinario – Decreto n. 510 e Decreto n. 497

Il 28 aprile 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti riguardanti le procedure straordinarie per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con due distinte finalità, le cui domande possono essere presentate dal 28 maggio al 3 luglio 2020

Diamo uno sguardo ai requisiti e alle finalità di ciascun decreto:

Il Decreto n. 510 è finalizzato all’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sia per posto comune sia per posto sostegno. Prevede una prova selettiva di 80 quesiti in 80 minuti. I requisiti d’accesso sono:

  1. Per il posto comune (o disciplina d’insegnamento) almeno 3 anni di servizio prestato, nelle istituzioni statali, tra l’A.S. 2008/09 e l’A.S. 2019/20, anche non consecutivi (ai sensi dell’art.  11,  comma  14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nonché  servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) di cui almeno 1 anno nella classe di concorso per la quale si concorre;
  2. Per il posto sostegno, oltre ai 3 anni di servizio di cui almeno 1 sul sostegno, nelle stesse condizioni del punto 1, bisogna essere in possesso della specializzazione sul sostegno per il relativo grado

Il Decreto n. 497 invece è finalizzato all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado solo per il posto comune. Prevede una prova selettiva di 60 quesiti in 60 minuti. Per poter concorrere alla prova selettiva è necessario essere in possesso di:

  1. Almeno 3 anni di servizio tra l’A.S. 2008/09 e l’A.S. 2019/20, anche non consecutivo (ai sensi dell’art.  11,  comma  14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nonché  servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) di cui almeno 1 anno nella classe di concorso per la quale si concorre
  2. Il servizio è valido se prestato presso le istituzioni statali e paritarie

Concorso ordinario Decreto n. 499

Per quanto riguarda il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado è stato emanato il Decreto n. 499 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28-04-2020, la cui domanda può essere presentata dal 15 giugno al 31 luglio 2020. Per poter concorrere alla prova pre-selettiva è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli

  1. Per il posto comune (o materia d’insegnamento) abilitazione alla classe di concorso o  analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della normativa vigente oppure con riserva avendo conseguito il titolo all’estero e presentato la relativa domanda  di  riconoscimento,  ai  sensi  della normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale, senza il possesso dei 24 CFU/CFA
  2. laurea magistrale (o a ciclo unico o diploma AFAM di II livello o equipollente) e il possesso dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche   e   nelle   metodologie   e    tecnologie didattiche;
  3. abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, diversi da quelli per cui si concorre, senza il possesso dei 24 CFA/CFU fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso per la quale si concorre. 
  1. Per il posto sostegno, i candidati, oltre ad essere in possesso di almeno uno dei tre requisiti sopra descritti (1, 2 oppure 3), devono essere in possesso anche del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico  grado.